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MOVIMENTO ARTISTICO CULTURALE "APPERCEZIONISMO
STATUTO
Art. 1 - Il MOVIMENTO ARTISTICO CULTURALE APPERCEZIONISMO. non ha fini di lucro ed è indipendente da organizzazioni partitiche o confessionali. Si ispira a principi di democraticità e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.
Le cariche sociali sono elettive e le prestazioni as esse connesse sono completamente gratuite.
Art. 2 - Possono aderire, in qualità di associati, tutti GLI ARTISTI, pittori, scultori o poeti di qualsiasi età e nazionalità.
L'associato versa una quota associativa annuale, nella misura stabilita dall'assemblea di cui il successivo Art. 5.
L'associato, all'atto dell'iscrizione, accetta il presente Statuto e non può esercitare i diritti scaturenti dallo Statuto stesso se non in regola con il pagamento della quota associativa.
L'associato che ponga in essere comportamenti o attività in contrasto con gli scopi associativi può essere escluso dal Movimento con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 3 - Scopi dell'Associazione sono:
a) promuovere la cultura della solidarietà e della partecipazione attivando tutte le iniziative opportune, compreso eventuali raccolte fondi a sostegno di particolari situazioni di disagio.
b) favorire l'incontro tra artisti per offrire aiuto e consulenza agli artisti per il migliore sviluppo della loro personalità e della loro arte.
c) individuare quanto concerne il bene e l'interesse degli artisti sotto il profilo sociale e culturale.
d) contribuire al migliore compimento della loro opera educativa, in particolare in ordine al rapporto con le Istituzioni, favorendo e promuovendo a tal fine corsi, incontri, conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa avvalendosi della consulenza di professionisti e/o specialisti.
e) richiamare alla responsabilità gli artisti per poter risolvere i problemi proposti dall'ambiente sociale, nel quale vivono, per individuare i settori di intervento, modalità di presenza.
f) stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione dell'artista alla vita nella comunità sociale;
g) intervenire presso le autorità competenti per proporre le soluzioni più idonee ai problemi che rientrano nella loro sfera d'azione.
Art. 4 - Sono organi del Movimento:
1) L'assemblea degli associati
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 5 - L'assemblea generale
viene convocata, in convocazione ordinaria, almeno una volta all'anno (con richiesta di 1/3 degli associati); in convocazione straordinaria (con richiesta anche di un solo associato) e, ogni qualvolta il Direttivo ne ravveda la necessità.
La richiesta deve essere sempre presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.
Validità assemblea ordinaria: 2/3 degli associati, assemblea straordinaria: 1/3 degli associati.
Le delibere si intendono approvate dalla maggioranza semplice dei partecipanti associati.
Le assemblee deliberano sui seguenti argomenti:
- approvazione dei bilanci;
- determinazione della quota associativa;
- programmazione delle attività associative;
- nomina degli organi sociali;
- adesione ad eventuali associazioni analoghe a livello Provinciale e/o Nazionale.
- problemi inerenti l'andamento artistico interno del Movimento e di particolare urgenza.
Art. 6 - Il Consiglio Direttivo
è composto da un numero di tre membri e viene fissato ogni anno.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Presidente, un Segretario, un Tesoriere.
Il segretario ha funzioni di Vicepresidente (e sostituisce il Presidente quando egli sia assente o impedito).
Il Presidente ha la Legale Rappresentanza del Movimento e ne coordina le attività.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di gestire le attività e le risorse del Movimento, nel rispetto delle indicazioni assembleari, di cui dovrà redarre una dettagliata relazione annuale da sottoporre all'Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo può nominare eventuali commissioni di lavoro, con il compito di approfondire argomenti ritenuti di particolare interesse e/o complessità, stabilendone modalità e tempi di intervento.
I Consiglieri rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili.
Art. 7 - Il Collegio dei revisori dei Conti
è formato da almeno due persone ed ha il compito di verificare periodicamente i libri di cassa e di redarre le relazioni di bilancio da sottoporre all'Assemblea.
Art. 8 - L'eventuale scioglimento del Movimento può essere deciso dalla maggioranza assoluta degli associati riuniti in assemblea generale.
In caso di scioglimento del Movimento l'eventuale patrimonio verrà devoluto ad Enti od Associazioni aventi scopi analoghi o affini.
Art. 9 - Il presente Statuto può essere modificato con il consenso della maggioranza assoluta degli associati.
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